Statuto

Denominazione - Sede - Scopo

1) E' costituita a tempo indeterminato un'Associazione denominata "Associazione per le Neuroscienze Giuseppe Moruzzi".

2) L'Associazione ha sede in Verona - presso il Dipartimento di Scienze Neurologiche e della Visione - Sezione di Fisiologia Umana - Università degli Studi di Verona. Potranno essere istituite altrove, anche all'estero, sedi secondarie e sezioni.

3) L'Associazione, escludendo dallo scopo associativo ogni finalità politica e di lucro, ha i seguenti scopi:

- sviluppare lo studio degli aspetti funzionali del sistema nervoso nell'animale e nell'uomo; favorire e coordinare le ricerche sperimentali e cliniche; favorire i rapporti internazionali e le ricerche coordinate in Italia ed in altri paesi.

 

Soci

4) Possono essere soci le persone fisiche o giuridiche che abbiano una specifica competenza a svolgere attività in qualsiasi modo collegate allo studio delle materie di cui agli scopi dell'associazione e come tali possano assicurarle un rapporto di propulsione e di sviluppo.

Tutti i soci hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo

5) L'ammissione a socio è deliberata dall'assemblea dei soci, su domanda sottoscritta del richiedente, accompagnata dal versamento della quota di ammissione nella misura determinata dal Consiglio Direttivo.

6) I soci possono essere onorari, ordinari e sostenitori.

Possono essere soci onorari:

a) personalità del mondo culturale, scientifico, politico, economico e finanziario;

b) persone che abbiano reso segnalati servigi all'associazione.

Le proposte di nomina a socio onorario debbono essere presentate da almeno tre soci ed approvate dal Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale ed hanno gli stessi diritti dei soci ordinari.

Sono soci ordinari quelli che versano all'associazione soltanto la quota fissa determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.

La quota o contributo associativo non è mai rivalutabile. La quota associativa è intrasmissibile. Fanno eccezione i trasferimenti mortis causa.

Sono soci sostenitori quelli che, oltre a versare la quota annuale di cui sopra, provvedono a favorire l'attività dell'associazione con altri versamenti.

L'appartenenza a una qualsiasi delle categorie di soci previste dal presente statuto attribuisce:

a) il diritto a partecipare a ogni attività associativa;

b) il diritto di voto per l'approvazione del rendiconto annuale;

c) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto, nonché per l'elezione a ogni carica prevista dal medesimo.

Il tutto senza limitazione alcuna.

7) Il Consiglio Direttivo può procedere all'esclusione di un socio nei seguenti casi:

a) per mancato pagamento della quota associativa dopo due richiami;

b) per gravi motivi a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo.

8) Il socio escluso o che per qualche motivo cessi di appartenere all'associazione non potrà a nessun titolo riavere i versamenti eseguiti, né vantare diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione stessa.

9) I soci dovranno concorrere alle spese dell'associazione mediante il versamento della quota sociale fissata dal Consiglio Direttivo e per la prima volta dai soci in sede di costituzione.

Tale quota associativa dovrà essere versata entro il termine del 15 gennaio di ogni anno.

 

 

Organi dell'Associazione

10) Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea

- il Consiglio Direttivo

- il Presidente del Consiglio Direttivo

- il Tesoriere

- i Revisori dei Conti

 

Assemblea

11) L'Assemblea è costituita dai soci.
L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro il mese di giugno, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.
Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con i pagamenti della quota sociale e che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno trenta giorni precedenti la data fissata per la convocazione.
Ogni socio qualunque sia il valore della quota dispone di un voto e può partecipare all'assemblea direttamente o mediante delega scritta rilasciata ad un altro socio.
Hanno diritto a partecipare all'assemblea, sia che deliberi in sede ordinaria che in sede straordinaria, i soci appartenenti a tutte le categorie individuate nel presente statuto, tutti con il medesimo diritto di voto, oltre a tutti i membri degli organi associativi.
Ogni socio non potrà essere portatore di più di due deleghe.

12) Spetta all'assemblea:

- determinare le direttive di massima dell'attività associativa;

- nominare i componenti del Consiglio Direttivo;

- esaminare per l'approvazione i bilanci annuali dell'associazione;

- deliberare l'ammissione di nuovi soci.

Alle deliberazioni assembleari assunte deve essere data pubblicità o mediante affissione in bacheca presso la sede associativa o mediante lettera inviata agli associati.

13) L'Assemblea si riunisce anche in luogo diverso da quello della sede dell'associazione almeno una volta l'anno ed ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea è convocata mediante lettera spedita almeno dieci giorni prima della data della riunione recante l'indicazione dell'ordine del giorno, nonché la data e l'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione.
In caso d'urgenza la convocazione potrà avvenire tramite telegramma spedito almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione In ogni caso l'assemblea sarà valida, anche se non convocata, quando vi intervengano tutti gli associati.

14) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo ed in assenza di questi dal Vice Presidente, o da altro socio designato dall'assemblea medesima.

Essa è validamente costituiti in prima convocazione quando sia presente o sia validamente rappresentata la maggioranza dei soci.
In seconda convocazione l'assemblea sarà valida quale che sia il numero dei presenti. Tuttavia, per le modifiche statutarie, anche in seconda convocazione occorre la presenza della maggioranza assoluta dei soci.
L'Assemblea delibera di regola a maggioranza di voti dei soci, presenti o rappresentati.

15) Il Consiglio Direttivo è composto di tre membri

I componenti del Consiglio durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, almeno una volta l'anno ed altresì ogni qualvolta lo stesso lo ritenga necessario oppure quando ne faccia richiesta scritta e motivata qualsiasi consigliere.

16) Compete al Consiglio Direttivo la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione e comunque ogni deliberazione non tassativamente riservata all'assemblea.
Il Consiglio dovrà redigere annualmente entro il 31 maggio un rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nell'anno solare precedente.

17) Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente.

18) Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

19) In assenza del Presidente subentra nelle funzioni il Vice Presidente.

 

Patrimonio ed esercizi finanziari

20) Il patrimonio dell'associazione è costituito dai proventi delle quote associative, dai contributi dei soci sostenitori, nonché dalle erogazioni fatte a qualunque titolo a favore dell'associazione stessa.

L'eventuale avanzo di gestione non sarà mai distribuibile direttamente o indirettamente, tra i soci e dovrà essere destinato alle finalità istituzionali e/o di pubblica utilità che il consiglio direttivo riterrà più opportune, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge. Non è possibile distribuire fondi aventi natura di capitali, tra i soci, direttamente o indirettamente, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge.

21) L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

 

Scioglimento

22) L'associazione si estingue per deliberazione adottata dall'assemblea dei soci, con la presenza, anche in seconda convocazione, di almeno quattro quinti dei soci effettivi, devolvendo, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, L. 662/96 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, il patrimonio costituito da beni mobili od immobili all'atto dello scioglimento, ad un ente di ricerca biomedica avente finalità analoghe o per fini di pubblica utilità che in tale occasione sarà designato.

 

F.to Leonardo Chelazzi

F.to Gianfranco Tomezzoli Notalio L.S.